Questa settimana nella VI commissione, che presiedo, abbiamo discusso in merito alla proposta del Nuovo Regolamento Comunale sull’Arte di Strada; la commissione ha espresso parere favorevole, accogliendo inoltre due osservazioni del Dipartimento Cultura in merito all’Art. 5 co. 1 (che limita le esibizioni nei parchi pubblici alle sole aree pavimentate o trattate a brecciolino) e all’Art. 7 co. 4 (che estende il divieto delle esibizioni con emissioni sonore ad una più vasta tipologia di edifici, tra i quali i luoghi di culto).

Poiché qualche quotidiano ha riportato erroneamente alcuni contenuti del nuovo regolamento ho pensato di mettere il testo integrale a disposizione, in modo che ognuno possa farsi la propria idea; per quanto mi riguarda mi piace ribadire quanto espresso nei primi due articoli:

Art. 1 – Il Comune di Roma riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.

Art. 2 – L’arte di strada contribuisce ad ampliare l’offerta turistica e, pertanto, il Comune di Roma dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di creatività.

Regolamento arte di strada

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *